Emergenza COVID-19 - Misure di sostegno a famiglie e imprese

Misure a sostegno delle famiglie, dei professionisti, dei lavoratori autonomi e delle imprese

Sostegno a FAMIGLIE, lavoratori autonomi e liberi professionisti

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa (c.d. "Fondo Gasparrini") è stato istituito, presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con la Legge n. 244 del 24/12/2007 che prevede la possibilità per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa di beneficiare della sospensione del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà, destinate ad incidere negativamente sul reddito complessivo del nucleo familiare. Il Fondo provvederà al pagamento del 50% degli interessi maturati durante la sospensione.

I recenti decreti emanati per l’emergenza Covid-19 hanno ampliato questa misura estendendone l’applicazione ad altri soggetti e al ricorrere di altre casistiche.

- Lavoratori con RESTRIZIONI DELL'ATTIVITÀ

I lavoratori che subiscano una sospensione del lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno trenta giorni possono richiedere la sospensione delle rate del mutuo per l’acquisto della prima casa.
Chi rientra in questi criteri può beneficiare della moratoria per non più di due volte e per un periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi, nel corso dell'esecuzione del contratto.

- Lavoratori AUTONOMI E LIBERI PROFESSIONISTI
Per un periodo di 9 mesi dall’entrata in vigore del decreto (17 marzo 2020), i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che autocertifichino un calo del fatturato superiore al 33% a causa della riduzione o dell’interruzione dell’attività per l’emergenza coronavirus possono accedere al “Fondo Gasparrini” e richiedere la sospensione del pagamento delle rate del mutuo fino a 18 mesi.

Sarà possibile farne richiesta anche per coloro che hanno in passato già beneficiato della sospensione del mutuo purché abbiamo regolarmente pagato le rate degli ultimi 3 mesi. Non è necessario presentare l’ISEE.
Sempre per nove mesi, l’accesso ai benefici del Fondo Gasparrini è ammesso anche nell’ipotesi di mutui in ammortamento da meno di un anno.”

Contatta la tua filiale per saperne di più.

FAQ

Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.

Scarica le risposte alle domande più frequenti sulle iniziative del Decreto Cura Italia (aggiornate al 27 aprile 2020).

Scarica la domanda di accesso al fondo Mutui Prima Casa

Sostegno alle IMPRESE

I lavoratori autonomi e i professionisti, oltre alle misure di supporto alla loro attività lavorativa, possono chiedere anche la sospensione del mutuo prima casa nell’ambito del “Fondo Gasparrini” se ne hanno i requisiti.

Il DL Liquidità (DL. n. 23 del 08-04-2020 pubblicato in Gazzetta Ufficiale) ha modificato le regole e le condizioni previste per l’accesso al Fondo centrale di garanzia per le PMI.
L’obiettivo è consentire alle imprese di accedere a nuova liquidità grazie alla garanzia del Fondo per poter sostenere i costi del personale, il capitale circolante e per preservare gli investimenti. 

L’articolo 13 del testo abroga l’articolo 49 del “Cura Italia”.  


Soggetti beneficiari:

  • PMI e microimprese con sede in Italia fino a 499 dipendenti;
  • imprese del settore agricolo e della pesca (le garanzie sono rilasciate da ISMEA).

Dal 9 aprile fino al 31 dicembre 2020 sono in vigore le seguenti misure:

  • garanzia diretta al 90% per i nuovi finanziamenti con durata massima 72 mesi. L’importo delle operazioni non può superare:
  • il doppio della spesa salariale annua del beneficiario (compresi gli oneri sociali e il costo del personale che lavora nel sito dell’impresa ma che figura formalmente nel libro dei subcontraenti) per l’anno 2019 o per l’ultimo anno disponibile;
  • il fabbisogno per costi del capitale di esercizio e per costi di investimento (attestazione dell’impresa ai sensi del DPR 445/2000) nei successivi 18 mesi (in caso di PMI) o 12 mesi (se impresa fino a 499 dipendenti).
  • il 25% del fatturato totale del richiedente nel 2019;

Tale garanzia può essere cumulata con ulteriore garanzia concessa da confidi per le imprese con ricavi fino a 3.200.000 di euro che autocertifichino di aver subito danni a seguito dell’emergenza Covid-19. In questo caso la garanzia può raggiungere la copertura del 100% ma l’importo garantito massimo è fino a 800.000 euro.

  • garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti senza limite di durata e di importo;
  • garanzia diretta all’80% per i nuovi finanziamenti concessi a fronte di rinegoziazioni purché prevedano un credito aggiuntivo all’impresa in misura pari almeno al 10% dell’importo del debito accordato in essere del finanziamento oggetto di rinegoziazione;
  • garanzia diretta al 100% per i nuovi finanziamenti, in favore di piccole e medie imprese e di persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni la cui attività d’impresa è stata danneggiata dall’emergenza Covid-19. L’importo massimo garantito sarà pari al 25% dei ricavi della richiedente e comunque non superiore ad 25.000 euro con durata massima di 72 mesi e almeno 24 mesi di preammortamento. I ricavi dovranno essere verificati attraverso l’ultimo bilancio depositato o dall’ultima dichiarazione fiscale presentata. 

L’importo massimo garantito per singola impresa è innalzato da 2,5 a 5 milioni di euro. 

La concessione di tutte le operazioni di finanziamento, assistite dalle suddette garanzie del Fondo, resta nell’autonoma discrezionalità della Banca.

Garanzia SACE

Per tutte le imprese, anche di grandi dimensioni, le PMI, i lavoratori autonomi e i liberi professionisti che abbiano già completamente esaurito la loro quota di accesso al Fondo di garanzia per le PMI, il Decreto “Liquidità”, al fine di agevolare l’accesso al credito, ha previsto la concessione di una garanzia da parte di SACE sui finanziamenti bancari.  

Condizioni di applicazione della garanzia SACE fino al 31 dicembre 2020:

  • finanziamento in qualsiasi forma di durata non superiore a 6 anni, con possibilità di avere fino a 24 mesi di pre-ammortamento;
  • impresa beneficiaria non inclusa nella categoria delle imprese in difficoltà e non avente esposizioni deteriorate, salvo quelle maturate dopo il 29 febbraio 2020;
  • importo massimo del finanziamento non superiore al maggiore tra il 25% del fatturato annuo in Italia dell'impresa del 2019 e il doppio dei costi del personale dell’impresa in Italia relativi al 2019;
  • impegno dell’impresa beneficiaria a non approvare la distribuzione di dividendi nei dodici mesi successivi all’erogazione del finanziamento e di gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali. 
  • finalità del finanziamento di sostenere costi del personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali in Italia.

Copertura della garanzia:

  • pari al 90% dei finanziamenti destinati a imprese con meno di 5mila dipendenti in Italia e fatturato non superiore a 1,5 miliardi;
  • pari all’80% dei finanziamenti destinati a imprese con più di 5mila dipendenti in Italia e fatturato compresso tra 1,5 e 5 miliardi (su base consolidata);
  • pari al 70% per imprese con fatturato superiore a 5 miliardi (su base consolidata).

La concessione del credito sarà sempre subordinata alla valutazione della situazione del cliente da parte della banca. 

Sostegno finanziario alle MICRO, PICCOLE e MEDIE IMPRESE

Presentando l’autocertificazione che attesta la carenza di liquidità a causa dell’emergenza, le microimprese e le piccole e medie imprese possono beneficiare delle seguenti agevolazioni.

Linee di credito accordate a revoca e finanziamenti accordati su anticipi di crediti.
Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che i contratti di credito a revoca in essere non siano revocati fino al 30 settembre 2020.

Fino a quella data, non saranno revocati:

  • aperture di credito;
  • anticipi fatture;
  • anticipazioni al salvo buon fine;
  • gli sconti di portafoglio commerciale;
  • anticipazioni all’esportazione (anticipi export);
  • ogni tipologia di finanziamento che prevede l’anticipazione da parte della banca dei crediti vantati dal cliente nei confronti di terzi.

Finanziamenti non rateali

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che la scadenza dei contratti a termine con scadenza anteriore al 30 settembre sia prorogata fino al 30 settembre 2020. Sono quindi prorogati a quella data:

  • finanziamenti “bullet”;
  • finanziamenti all’import;
  • finanziamenti senza vincolo di destinazione;
  • ogni altro finanziamento non a rientri rateale.

Mutui e altri finanziamenti a rimborso rateale.

Le microimprese e le piccole e medie imprese possono chiedere che il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 sia sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato per un periodo pari al periodo di sospensione alle medesime condizioni. Sono quindi sospese le rate di:

  • mutui chirografari e ipotecari;
  • sconti finanziari e agrari;
  • contratti di leasing;
  • ogni altro finanziamento che prevede un piano di rimborso rateale.

Confidi e altre garanzie

  • Le garanzie accessorie ai finanziamenti, anche prestate da Confidi sono prorogate automaticamente allo stesso modo del finanziamento.

Leggi il decreto (art. 56) per approfondire tutte le misure

Ulteriori misure per le IMPRESE

Per le imprese che hanno registrato una riduzione del fatturato a causa dell’emergenza coronavirus ma che non rientrano tra quelle che possono accedere al Fondo di garanzia per le PMI sono allo studio apposite forme di agevolazione con garanzia statale per il tramite della Cassa Depositi e Presiti.

I criteri, le modalità e le condizioni per l’accesso alla garanzia saranno fissati con un apposito decreto interministeriale.

Imprese agricole e della pesca 

Fondo centrale di garanzia per le PMI.

Le nuove regole e condizioni previste fino al 31 dicembre 2020 per l’accesso al Fondo Centrale di garanzia per le PMI, come modificate dall’art. 13 del Decreto “Liquidità”, si estendono, in quanto compatibili, anche alle garanzie rilasciate da ISMEA. .

PAC.

Possibilità di aumentare dal 50 al 70% l’anticipo spettante alle imprese che hanno diritto ad accedere ai contributi.

Leggi il decreto (artt. 49 e 78) per approfondire tutte le misure

FAQ

Leggi le risposte alle domande più frequenti sul sito del MEF.

Risposte alle domande più frequenti sulle iniziative del Decreto Cura Italia dedicate alle imprese (aggiornate al 27 aprile 2020) Scarica il PDF.

Scarica i moduli:

- Richiesta sospensione rate mutuo

- Richiesta di proroga delle anticipazioni

- Autocertificazione PMI

- Manuale operativo SACE

Misure sostegno finanziario (art. 56 Cura Italia)

Richiesta sostegno finanziario per micro, piccole e medie imprese

Richiesta di proroga delle anticipazioni

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